Taglio del bosco

Gli interventi sul bosco vengono regolati dal "prescrizioni di massima e di Polizia Forestale" Regolamento Regionale 23 febbraio 1993, n.1, valide per tutto il territorio regionale. Gli enti competenti in maniera forestale a cui bisogna rivolgersi sono la Comunità Montana, enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, ed il Corpo Forestale dello Stato. 

Per questo, chiunque intenda effettuare utilizzazioni boschive, qualsiasi sia il tipo di taglio e la superficie d'intervento, è tenuto a presentare una apposita denuncia di taglio che nel caso di boschi ad alto fusto deve pervenire all'ente delegato almeno 45 giorni prima del previsto inizio.

La validità della denuncia è di 24 mesi nel caso di boschi ad alto fusto, due stagioni silvane nel caso di boschi cedui, boschi cui la rinnovazione del soprassuolo avviene attraverso polloni emessi, a seguito di un taglio, dalla ceppaia o dalle radici. Quando si vuole tagliare un bosco, oltre alla denuncia si deve presentare una relazione di taglio redatta da tecnici abilitati e un progetto di taglio redatto da laureati in scienze agrarie e forestali.

Le utilizzazioni straordinarie di piante già morte, spezzate, radicate, gravemente deperite, possono essere effettuate, nel rispetto delle norme, senza obbligo di contrassegno preliminare o di progetto di taglio ma dovrà comunque essere inviato all'ente delegato un prospetto riportante analiticamente le piante utilizzate.

Il taglio dei boschi d'alto fusto e del relativo sottobosco di specie arbustive ed infestanti è consentito in qualsiasi periodo dell'anno, mentre il periodo di taglio dei boschi cedui su tutto il territorio regionale è regolato in base all'altitudine del soprassuolo: 

  • dal 15 ottobre al 31 marzo fino a quota 600 metri;
  • dall'1 ottobre al 15 aprile da 600 a 1000 metri di quota;
  • dal 15 settembre al 15 maggio oltre i 1000 metri di quota.

Epoca e modalità degli interventi di ripulitura, sfollo, dirado, convesione, allontanamento degli esemplari morti, schiantati, sradicati nei boschi cedui e d'alto fusto sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno, previa presentazione di regolare denuncia di taglio. Per non ostacolare la rinnovazione del bosco e proteggerlo nella fase giovanile ci sono turni minimi da rispettare prima di intervenire con un nuovo taglio, per i cedui di Nocciolo, Robinia, Salice, Pioppo, Ontano e Castagno un minimo di 10 anni sotto la quota 600 metri e 15 anni sopra questo limite mentre per i cedui delle altre specie 20 anni sotto i 600 metri e 25 anni sopra questa quota.

La potatura deve essere fatta con ferri taglienti, in modo da non danneggiare l'interserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi, la potatura di rami verdi può essere eseguita senza denuncia sul terzo inferiore della chima nei periodi di ripsoo vegetativo. La potautra dei rami secchi può essere fatta in qualsiasi periodo dell'anno.

Ultima modifica: Mar, 15/11/2016 - 08:43